ELENA
BRESSAN
Notaio
N.
9.480 Rep. N. 3721 Racc.
ATTO
COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA
Il
giorno dodici novenbre duemilatrè - 12 novembre 2003 in Padova, Piazza
dell'Insurrezione n. 108/b davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto
presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve, senza l'assistenza
dei testimoni per la rinunzia fattavi dai Comparenti di comune accordo e con il
mio consenso
SI
SONO COSTITUITI
E' costituita tra i signori MARCO LO SAVIO, nato a Padova
il 29/11/1967, residente in via Cino da Pistoia n.3, professione medico, C.F.
LSVMRC67S29G224D;
GIACOMO SARZO, nato a Camposampiero il giorno 6 luglio 1969,
residente a Cittadella via Papa Giovanni XXIII n. 8, medico, codice fiscale: SRZ
GCM 69L06B563P;
DAVIDE VESTRINI, nato ad Alberga (SV) il 25/10/1969, residente
ad Albignasego, via Donatello n. 9, professione impiegato, C.F. VSTDVD69R25A145S,
MATTIA
CASALINI, nato a Padova il 27 luglio 1972, residente ad Abano Terme via Rosmini
n.7, professione impiegato, codice fiscale: CSL MTT 72M27G224U;
LO SAVIO GIOVANNI,
nato a Padova il 19 agosto 1978, residente a Padova via Algarotti 18/1 Padova,
studente, codice fiscale: LSV GNN 78M19 G224C.
Cittadini italiani della cui
identità personale sono certo, i quali dichiarano e convengono quanto segue:
Art.
1) Si dichiara costituita fra i signori Marco Lo Savio, Giacomo Sarzo, Davide
Vestrini, Casalini Mattia e Lo Savio Giovanni una organizzazione di volontariato
nella forma giuridica di associazione, sotto la denominazione "CECILIA PER
LA RICERCA".
Art.2) La sede della Associazione è in Padova, via
Cino da Pistoia n.3.
Art.3) L'Associazione, che è apolitica, a mezzo
dell'attività di volontariato prestata dai singoli associati in modo personale,
spontaneo e gratuito senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere nell'area
della lotta contro le malattie ematologiche maligne:
- iniziative di studio
e di ricerca;
- realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento
del personale medico e non medico, anche mediante l'organizzazione, la gestione
diretta o tramite altri enti, società o persone di iniziative, manifestazioni,
pubblicazioni, convegni di studio e borse di studio a ricercatori e studiosi che
indirizzino la loro attività allo studio delle malattie ematologiche maligne;
-
iniziative per reperire mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità
istituzionali.
Per raggiungere i suoi scopi l'Associazione può promuovere
attività culturali, musicali, di interesse artistico e storico e comunque
ogni tipo di manifestazione ed iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi
di cui sopra.
Art.4) L'organizzazione ed il funzionamento della associazione
sono stabiliti nello Statuto,
composto da 22 articoli, che, previa lettura
da me datone ai comparenti, viene da essi approvato e firmato con me notaio e
quindi allegato al presente atto sotto la lettera "A" quale sua parte
integrante e sostanziale.
Art.5) A comporre il Consiglio di Amministrazione,
che sarà formato da 3 membri, vengono nominati, per il primo quinquennio,
Presidente, Vice Presidente e Consigliere rispettivamente i signori:
MARCO
LO SAVIO, Presidente
GIACOMO SARZO, Vice Presidente
DAVIDE VESTRINI, Consigliere
Art.6)
La quota una tantum di iscrizione dei soci verrà determinata, a norma di
Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.
Art.7) Il Presidente viene autorizzato
a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della Associazione;
a questi soli fini il Presidente viene autorizzato ad apportare allo Statuto allegato
tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che dovessero ritenersi eventualmente
necessarie per l'acquisto della personalità giuridica.
Art.8) Imposte
e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Associazione.
Si
chiede l'esenzione dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art.8
comma 1 della Legge 11 agosto 1991 n.266.
Io notaio ho dato lettura, ai Comparenti,
di quanto allegato al presente, di questo atto, da persona di mia fiducia scritto
su foglio per tre facciate, ho dato lettura ai Comparenti che l'approvano.
F.to:
Marco Lo Savio; Giacomo Sarzo; Davide Vestrini; Mattia Casalini; Giovanni Lo Savio;
Elena Bressan (L.S.)
ALLEGATO
"A" AL N. 3.721 DI RACC.
STATUTO
Art.1) Allo scopo
di onorare la memoria di Cecilia Righetto e realizzare una sua precisa volontà
è costituita l'organizzazione di volontariato denominata "CECILIA
PER LA RICERCA" che assume la forma giuridica di associazione.
Art.2)
Essa ha sede in Padova, via Cino da Pistoia n.3.
Art.3) L'Associazione ha durata
a tutto il 31 dicembre 2050, salvo proroghe su delibere
assembleari, ed è
disciplinata ed opererà in conformità del presente Statuto, della
Legge n.266 del 1991, delle Leggi regionali, statali e dei principi generali dell'ordinamento
giuridico.
Art.4) L'Associazione, che è apolitica, a mezzo dell'attività
di volontariato prestata dai singoli associati in modo personale, spontaneo e
gratuito senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere nell'area della lotta
contro le malattie ematologiche maligne:
- iniziative di studio e di ricerca;
-
realizzazione di programmi per la formazione e l'aggiornamento del personale medico
e non medico, anche mediante l'organizzazione, la gestione diretta o tramite altri
enti, società o persone di iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, convegni
di studio e borse di studio a ricercatori e studiosi che indirizzino la loro attività
allo studio delle malattie ematologiche maligne;
- iniziative per reperire
mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali.
Per
raggiungere i suoi scopi l'Associazione può promuovere attività
culturali, musicali, di interesse artistico e storico e comunque ogni tipo di
manifestazione ed iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi di cui sopra.
Art.5)
Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote di iscrizione
versate una tantum dagli Associati che andranno accantonate nel Fondo Sociale
dell'Associazione.
Art.6) Le entrate della Associazione sono costituite dalle
quote annuali versate dagli Associati, da contributi volontari dei Soci e di terzi,
da lasciti e da donazioni.
Art.7) Soci della Associazione possono essere le
persone fisiche, giuridiche ed Enti che si propongono di contribuire al perseguimento
delle finalità della Associazione e che non abbiano finalità in
contrasto con quelle dell'Associazione. La proposta di candidatura a Socio Ordinario
deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito
alla ammissione.
I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Aderenti.
Soci
Ordinari: oltre ai fondatori dell'Associazione sono Soci Ordinari tutti coloro
la cui proposta di candidatura è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione,
in regola con gli obblighi di cui al successivo art.9 e che contribuiscono attivamente
al perseguimento degli obiettivi della Associazione.
Soci Aderenti: Sono coloro
che fattivamente incoraggiano e diffondono l'Associazione e sono nominati dal
Consiglio di Amministrazione. I Soci Aderenti non hanno gli obblighi ed i diritti
di cui ai successivi artt. 9 e 10 e pertanto non hanno diritto di voto nelle assemblee.
Potranno partecipare alle assemblee solamente se esplicitamente ammessi dal Presidente
e nelle stesse potranno solamente intervenire per dare contributi circa l'indirizzo
dell'attività dell'Ente; in nessun caso potranno rappresentare, anche per
delega, i Soci Ordinari.
Art.8) La qualità di Socio Ordinario si acquisisce
contestualmente al versamento della quota di iscrizione.
Art.9) L'associato
ha l'obbligo:
- di versare la quota di iscrizione all'Associazione così
come stabilita dal Consiglio di
Amministrazione; tale quota sarà accantonata
nel Fondo Sociale dell'Associazione;
- di versare la quota annuale il cui importo
è deciso dal Consiglio di Amministrazione della Associazione;
- di osservare
le disposizioni dello Statuto, le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio
di Amministrazione;
- di non danneggiare materialmente l'Associazione.
Art.10)
L'associato ha diritto:
- di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione
anche per le modifiche dello Statuto;
- di presentare reclami motivati e sottoscritti
nel caso si ritenga leso nei propri diritti;
- di partecipare e votare nell'Assemblea.
Art.11)
La qualità di associato si perde:
- per dimissioni;
- per morosità
nel versamento della quota annuale;
- per espulsione;
- per morte.
Le
dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione
ed avranno effetto dal giorno di ricevimento delle stesse.
L'espulsione per
fatti che ledano gli interessi ed il prestigio della Associazione è pronunciata
dal Consiglio di Amministrazione, sentito l'interessato che può intervenire
per giustificarsi. La perdita della qualità di associato per espulsione
comporta che lo stesso non potrà più far parte della Associazione.
Art.12)
Sono organi della Associazione:
- l'assemblea generale degli associati
-
il Consiglio di Amministrazione.
Art.13) L'assemblea generale può essere
sia ordinaria che straordinaria.
Art.14) L'assemblea ordinaria ha luogo almeno
una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.
Compete
alla assemblea ordinaria:
- deliberare sugli indirizzi e direttive generali
della Associazione;
- discutere ed approvare il rendiconto annuale;
- eleggere
gli amministratori e determinarne il numero;
- deliberare su questioni attinenti
la gestione della Associazione sottoposte al suo esame dagli amministratori e
poste all'ordine del giorno;
- deliberare sulle responsabilità degli
amministratori.
Art.15) Le Assemblee straordinarie possono essere convocate
ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile o quando ne sia
fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto degli associati in regola con
il pagamento delle quote annuali.
L'assemblea straordinaria delibera sulle
modifiche statutarie, sulla liquidazione della Associazione e sulla nomina dei
liquidatori nonché sulle altre questioni che per Legge possono venire deliberate
solamente dall'assemblea straordinaria.
Art.16) Le assemblee tanto ordinarie
che straordinarie hanno luogo nella sede della Associazione o in altro luogo indicato
nell'avviso di convocazione, purchè in Italia.
L'avviso di convocazione
deve contenere l'ordine del giorno e deve essere affisso nei locali ove ha sede
l'Associazione almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea.
L'assemblea
ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite quando sono presenti almeno
la metà dei Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote annuali;
le deliberazioni avvengono a maggioranza assoluta.
Ove le assemblee non siano
valide per mancanza del numero legale è ammessa la seconda convocazione
non prima del giorno successivo. In seconda convocazione l'assemblea si riterrà
validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e
delibererà a maggioranza assoluta dei presenti.
Gli associati che non
possono intervenire possono farsi rappresentare da altro associato Ordinario previo
rilascio di regolare delega da conservarsi agli atti della associazione.
Art.17)
Le deliberazioni della assemblea sono vincolanti per tutti gli associati anche
se non intervenuti.
L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio
di Amministrazione o dal Vice Presidente in caso di sua assenza. E' compito dell'Assemblea
nominare un segretario per la redazione del verbale della riunione.
In caso
di assemblea straordinaria e qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione
o il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, il verbale della riunione potrà
essere redatto da un Notaio.
Nelle assemblee non saranno tollerate discussioni
su cose estranee all'indole ed agli scopi della Associazione.
Art.18) L'associazione
è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3
membri che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione
nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Quest'ultimo può
essere anche scelto tra gli associati non investiti di cariche sociali ed allora
non avrà diritto al voto nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I
membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non associati.
Art.19)
Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- la gestione ordinaria e straordinaria
dell'associazione, salvo quanto per legge o per statuto demandato all'assemblea;
-
la cura della esecuzione delle norme contenute nello Statuto;
- la decisione
circa l'ammissibilità di eventuali nuovi soci;
- la fissazione dell'importo
della quota una tantum di iscrizione e dell'importo delle quote
annue di associazione;
-
provvedere a quanto occorra per il funzionamento e l'amministrazione della Associazione
deliberando le relative spese;
- decidere sulla attività e le iniziative
della Associazione;
- compilare i rendiconti da sottoporre all'assemblea generale;
-
sottoporre alla approvazione della assemblea modifiche ed aggiunte allo Statuto.
Il
Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale e la
firma della Associazione; convoca il Consiglio di Amministrazione; adempie alle
funzioni demandategli dalla Legge e dallo Statuto. In caso di sua assenza tali
attribuzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione
si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Tre
giorni prima del giorno fissato per la riunione sarà comunicato ad ogni
consigliere, anche via telefax o telegramma, l'ordine del giorno. Il Consigliere
che non partecipa a tre sedute consecutive, salvo casi di giustificato impedimento,
decadrà dalla carica.
Per la validità delle deliberazioni occorre
la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio.
I Consiglieri
non possono partecipare alla votazione relativa alle deliberazioni dell'assemblea
concernenti le loro responsabilità o quant'altro li riguardi personalmente.
Art.20)
L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di
Amministrazione deve provvedere in tempo utile alla compilazione del rendiconto
annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti,
da sottoporre alla approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura
dell'esercizio sociale.
Art.21) Lo scioglimento della Associazione deve essere
deliberato dalla Assemblea Straordinaria convocata su richiesta di almeno 3/4
degli associati. La deliberazione di scioglimento è valida quando abbia
riportato un numero di voti pari a 2/3 più uno di tutti gli associati.
Il
patrimonio sociale alla data dello scioglimento sarà devoluto in beneficenza.
Spetta alla
Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento individuare il
beneficiario o i beneficiari, purchè operanti in identico o analogo settore.
Art.22)
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del
Codice Civile e delle altre vigenti disposizioni.
F.to: Marco Lo Savio; Giacomo
Sarzo; Davide Vestrini; Mattia Casalini; Giovanni Lo Savio; Elena Bressan (L.S.)