Statuto

ELENA BRESSAN – Notaio

N. 9.480 Rep. N. 3721 Racc.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE
REPUBBLICA ITALIANA

Il giorno dodici novembre duemilatre – 12 novembre 2003 in Padova, Piazza dell’Insurrezione n. 108/b davanti a me dott.ssa Elena Bressan, Notaio iscritto presso il Collegio Notarile di Padova, con sede in Conselve, senza l’assistenza dei testimoni per la rinunzia fattavi dai Comparenti di comune accordo e con il mio consenso

SI SONO COSTITUITI
E’ costituita tra i signori MARCO LO SAVIO, nato a Padova il 29/11/1967, residente in via Cino da Pistoia n.3, professione medico, C.F. LSVMRC67S29G224D;
GIACOMO SARZO, nato a Camposampiero il giorno 6 luglio 1969, residente a Cittadella via Papa Giovanni XXIII n. 8, medico, codice fiscale: SRZ GCM 69L06B563P;
DAVIDE VESTRINI, nato ad Alberga (SV) il 25/10/1969, residente ad Albignasego, via Donatello n. 9, professione impiegato, C.F. VSTDVD69R25A145S,
MATTIA CASALINI, nato a Padova il 27 luglio 1972, residente ad Abano Terme via Rosmini n.7, professione impiegato, codice fiscale: CSL MTT 72M27G224U;
LO SAVIO GIOVANNI, nato a Padova il 19 agosto 1978, residente a Padova via Algarotti 18/1 Padova, studente, codice fiscale: LSV GNN 78M19 G224C.
Cittadini italiani della cui identità personale sono certo, i quali dichiarano e convengono quanto segue:

Art. 1) Si dichiara costituita fra i signori Marco Lo Savio, Giacomo Sarzo, Davide Vestrini, Casalini Mattia e Lo Savio Giovanni una organizzazione di volontariato nella forma giuridica di associazione, sotto la denominazione “CECILIA PER LA RICERCA”.
Art.2) La sede della Associazione è in Padova, via Cino da Pistoia n.3.
Art.3) L’Associazione, che è apolitica, a mezzo dell’attività di volontariato prestata dai singoli associati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere nell’area della lotta contro le malattie ematologiche maligne:
- iniziative di studio e di ricerca;
- realizzazione di programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale medico e non medico, anche mediante l’organizzazione, la gestione diretta o tramite altri enti, società o persone di iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, convegni di studio e borse di studio a ricercatori e studiosi che indirizzino la loro attività allo studio delle malattie ematologiche maligne;
- iniziative per reperire mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali.
Per raggiungere i suoi scopi l’Associazione può promuovere attività culturali, musicali, di interesse artistico e storico e comunque ogni tipo di manifestazione ed iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi di cui sopra.
Art.4) L’organizzazione ed il funzionamento della associazione sono stabiliti nello Statuto, composto da 22 articoli, che, previa lettura da me datone ai comparenti, viene da essi approvato e firmato con me notaio e quindi allegato al presente atto sotto la lettera “A” quale sua parte integrante e sostanziale.
Art.5) A comporre il Consiglio di Amministrazione, che sarà formato da 3 membri, vengono nominati, per il primo quinquennio, Presidente, Vice Presidente e Consigliere rispettivamente i signori:

  • MARCO LO SAVIO, Presidente
  • GIACOMO SARZO, Vice Presidente
  • DAVIDE VESTRINI, Consigliere

Art.6) La quota una tantum di iscrizione dei soci verrà determinata, a norma di Statuto, dal Consiglio di Amministrazione.
Art.7) Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento della Associazione; a questi soli fini il Presidente viene autorizzato ad apportare allo Statuto allegato tutte le modifiche, aggiunte o soppressioni che dovessero ritenersi eventualmente necessarie per l’acquisto della personalità giuridica.
Art.8) Imposte e spese inerenti e conseguenti al presente atto sono a carico della Associazione.
Si chiede l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro ai sensi dell’art.8 comma 1 della Legge 11 agosto 1991 n.266.
Io notaio ho dato lettura, ai Comparenti, di quanto allegato al presente, di questo atto, da persona di mia fiducia scritto su foglio per tre facciate, ho dato lettura ai Comparenti che l’approvano.
F.to: Marco Lo Savio; Giacomo Sarzo; Davide Vestrini; Mattia Casalini; Giovanni Lo Savio; Elena Bressan (L.S.)

ALLEGATO “A” AL N. 3.721 DI RACC.
STATUTO
Art.1) Allo scopo di onorare la memoria di Cecilia Righetto e realizzare una sua precisa volontà è costituita l’organizzazione di volontariato denominata “CECILIA PER LA RICERCA” che assume la forma giuridica di associazione.
Art.2) Essa ha sede in Padova, via Cino da Pistoia n.3.
Art.3) L’Associazione ha durata a tutto il 31 dicembre 2050, salvo proroghe su delibere assembleari, ed è disciplinata ed opererà in conformità del presente Statuto, della Legge n.266 del 1991, delle Leggi regionali, statali e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art.4) L’Associazione, che è apolitica, a mezzo dell’attività di volontariato prestata dai singoli associati in modo personale, spontaneo e gratuito senza fine di lucro, ha lo scopo di promuovere nell’area della lotta contro le malattie ematologiche maligne:
- iniziative di studio e di ricerca;
- realizzazione di programmi per la formazione e l’aggiornamento del personale medico e non medico, anche mediante l’organizzazione, la gestione diretta o tramite altri enti, società o persone di iniziative, manifestazioni, pubblicazioni, convegni di studio e borse di studio a ricercatori e studiosi che indirizzino la loro attività allo studio delle malattie ematologiche maligne;
- iniziative per reperire mezzi finanziari occorrenti per conseguire le finalità istituzionali.
Per raggiungere i suoi scopi l’Associazione può promuovere attività culturali, musicali, di interesse artistico e storico e comunque ogni tipo di manifestazione ed iniziativa diretta al raggiungimento degli scopi di cui sopra.
Art.5) Il patrimonio della Associazione è costituito dalle quote di iscrizione versate una tantum dagli Associati che andranno accantonate nel Fondo Sociale dell’Associazione.
Art.6) Le entrate della Associazione sono costituite dalle quote annuali versate dagli Associati, da contributi volontari dei Soci e di terzi, da lasciti e da donazioni.
Art.7) Soci della Associazione possono essere le persone fisiche, giuridiche ed Enti che si propongono di contribuire al perseguimento delle finalità della Associazione e che non abbiano finalità in contrasto con quelle dell’Associazione. La proposta di candidatura a Socio Ordinario deve essere inviata al Consiglio di Amministrazione che delibererà in merito alla ammissione.
I Soci si dividono in Soci Ordinari e Soci Aderenti.

  • Soci Ordinari: oltre ai fondatori dell’Associazione sono Soci Ordinari tutti coloro la cui proposta di candidatura è stata accolta dal Consiglio di Amministrazione, in regola con gli obblighi di cui al successivo art.9 e che contribuiscono attivamente al perseguimento degli obiettivi della Associazione.
  • Soci Aderenti: Sono coloro che fattivamente incoraggiano e diffondono l’Associazione e sono nominati dal Consiglio di Amministrazione. I Soci Aderenti non hanno gli obblighi ed i diritti di cui ai successivi artt. 9 e 10 e pertanto non hanno diritto di voto nelle assemblee. Potranno partecipare alle assemblee solamente se esplicitamente ammessi dal Presidente e nelle stesse potranno solamente intervenire per dare contributi circa l’indirizzo dell’attività dell’Ente; in nessun caso potranno rappresentare, anche per delega, i Soci Ordinari.

Art.8) La qualità di Socio Ordinario si acquisisce contestualmente al versamento della quota di iscrizione.
Art.9) L’associato ha l’obbligo:
- di versare la quota di iscrizione all’Associazione così come stabilita dal Consiglio di
Amministrazione; tale quota sarà accantonata nel Fondo Sociale dell’Associazione;
- di versare la quota annuale il cui importo è deciso dal Consiglio di Amministrazione della Associazione;
- di osservare le disposizioni dello Statuto, le deliberazioni della Assemblea e del Consiglio di Amministrazione;
- di non danneggiare materialmente l’Associazione.
Art.10) L’associato ha diritto:
- di presentare proposte al Consiglio di Amministrazione anche per le modifiche dello Statuto;
- di presentare reclami motivati e sottoscritti nel caso si ritenga leso nei propri diritti;
- di partecipare e votare nell’Assemblea.
Art.11) La qualità di associato si perde:
- per dimissioni;
- per morosità nel versamento della quota annuale;
- per espulsione;
- per morte.
Le dimissioni devono essere comunicate per iscritto al Consiglio di Amministrazione ed avranno effetto dal giorno di ricevimento delle stesse.
L’espulsione per fatti che ledano gli interessi ed il prestigio della Associazione è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione, sentito l’interessato che può intervenire per giustificarsi. La perdita della qualità di associato per espulsione comporta che lo stesso non potrà più far parte della Associazione.
Art.12) Sono organi della Associazione:
- l’assemblea generale degli associati
- il Consiglio di Amministrazione.
Art.13) L’assemblea generale può essere sia ordinaria che straordinaria.
Art.14) L’assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Compete alla assemblea ordinaria:
- deliberare sugli indirizzi e direttive generali della Associazione;
- discutere ed approvare il rendiconto annuale;
- eleggere gli amministratori e determinarne il numero;
- deliberare su questioni attinenti la gestione della Associazione sottoposte al suo esame dagli amministratori e poste all’ordine del giorno;
- deliberare sulle responsabilità degli amministratori.
Art.15) Le Assemblee straordinarie possono essere convocate ogniqualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile o quando ne sia fatta richiesta per iscritto da almeno un quinto degli associati in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche statutarie, sulla liquidazione della Associazione e sulla nomina dei liquidatori nonché sulle altre questioni che per Legge possono venire deliberate solamente dall’assemblea straordinaria.
Art.16) Le assemblee tanto ordinarie che straordinarie hanno luogo nella sede della Associazione o in altro luogo indicato nell’avviso di convocazione, purchè in Italia.
L’avviso di convocazione deve contenere l’ordine del giorno e deve essere affisso nei locali ove ha sede l’Associazione almeno 15 giorni prima della data dell’Assemblea.
L’assemblea ordinaria e straordinaria sono regolarmente costituite quando sono presenti almeno la metà dei Soci Ordinari in regola con il versamento delle quote annuali; le deliberazioni avvengono a maggioranza assoluta.
Ove le assemblee non siano valide per mancanza del numero legale è ammessa la seconda convocazione non prima del giorno successivo. In seconda convocazione l’assemblea si riterrà validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti, e delibererà a maggioranza assoluta dei presenti.
Gli associati che non possono intervenire possono farsi rappresentare da altro associato Ordinario previo rilascio di regolare delega da conservarsi agli atti della associazione.
Art.17) Le deliberazioni della assemblea sono vincolanti per tutti gli associati anche se non intervenuti.
L’assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o dal Vice Presidente in caso di sua assenza. E’ compito dell’Assemblea nominare un segretario per la redazione del verbale della riunione.
In caso di assemblea straordinaria e qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consiglio stesso lo ritenga opportuno, il verbale della riunione potrà essere redatto da un Notaio.
Nelle assemblee non saranno tollerate discussioni su cose estranee all’indole ed agli scopi della Associazione.
Art.18) L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno 3 membri che durano in carica 5 anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio di Amministrazione nomina il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario.
Quest’ultimo può essere anche scelto tra gli associati non investiti di cariche sociali ed allora non avrà diritto al voto nelle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere anche non associati.
Art.19) Spetta al Consiglio di Amministrazione:
- la gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, salvo quanto per legge o per statuto demandato all’assemblea;
- la cura della esecuzione delle norme contenute nello Statuto;
- la decisione circa l’ammissibilità di eventuali nuovi soci;
- la fissazione dell’importo della quota una tantum di iscrizione e dell’importo delle quote annue di associazione;
- provvedere a quanto occorra per il funzionamento e l’amministrazione della Associazione deliberando le relative spese;
- decidere sulla attività e le iniziative della Associazione;
- compilare i rendiconti da sottoporre all’assemblea generale;
- sottoporre alla approvazione della assemblea modifiche ed aggiunte allo Statuto.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza sociale e la firma della Associazione; convoca il Consiglio di Amministrazione; adempie alle funzioni demandategli dalla Legge e dallo Statuto. In caso di sua assenza tali attribuzioni sono disimpegnate dal Vice Presidente.
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due Consiglieri.
Tre giorni prima del giorno fissato per la riunione sarà comunicato ad ogni consigliere, anche via telefax o telegramma, l’ordine del giorno. Il Consigliere che non partecipa a tre sedute consecutive, salvo casi di giustificato impedimento, decadrà dalla carica.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza di almeno la maggioranza dei membri del Consiglio.
I Consiglieri non possono partecipare alla votazione relativa alle deliberazioni dell’assemblea concernenti le loro responsabilità o quant’altro li riguardi personalmente.
Art.20) L’esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio di Amministrazione deve provvedere in tempo utile alla compilazione del rendiconto annuale, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, da sottoporre alla approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Art.21) Lo scioglimento della Associazione deve essere deliberato dalla Assemblea Straordinaria convocata su richiesta di almeno 3/4 degli associati. La deliberazione di scioglimento è valida quando abbia riportato un numero di voti pari a 2/3 più uno di tutti gli associati.
Il patrimonio sociale alla data dello scioglimento sarà devoluto in beneficenza. Spetta alla
Assemblea dei Soci che delibera lo scioglimento individuare il beneficiario o i beneficiari, purchè operanti in identico o analogo settore.
Art.22) Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile e delle altre vigenti disposizioni.
F.to: Marco Lo Savio; Giacomo Sarzo; Davide Vestrini; Mattia Casalini; Giovanni Lo Savio; Elena Bressan (L.S.)